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Sez. 2, Sentenza n. 10653 del 13/12/1994 (Rv. 489161 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO "IUSSU IUDICIS" (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA | Fatti dedotti già accertati o esclusi dalle risultanze processuali - Impedimento all'ammissione del giuramento decisorio - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489161-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO "IUSSU IUDICIS" (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA

Il giuramento decisorio, in quanto mezzo ordinato a troncare la lite mediante il supremo appello che una parte fa alla coscienza dell'avversario, deve essere ammesso anche quando i fatti dedotti siano stati accertati o esclusi dalle risultanze di causa e anche se sia stato deferito in via subordinata, sempreché i fatti per i quali è deferito abbiano il requisito della decisorietà (nella specie l'atto di deferimento era stato formulato in termini di subordinazione, mentre in sede di precisazione delle conclusioni la richiesta non menzionava il carattere subordinato del deferimento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2738 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)