Sez. 1 - , Sentenza n. 32566 del 03/11/2020 Cc. (dep. 19/11/2020) Rv. 279737 - 01
ATTI PROCESSUALI - IN GENERE | Utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) - Disciplina emergenziale ex art. 24, comma 4, d.l. n. 137 del 2020 - Ambito di applicazione - Individuazione - Soli atti di parte per i quali il codice non preveda specifiche forme e modalità – Fattispecie.
ATTI PROCESSUALI - IN GENERE
In tema di impiego della posta elettronica certificata nel procedimento penale, l'art. 24, comma 4, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, in attesa di conversione, contenente disposizioni per contrastare l'emergenza da Covid-19, trova applicazione esclusivamente in relazione agli atti di parte per i quali il codice di procedura penale non disponga specifiche forme e modalità di presentazione, stante la natura non derogatoria del suddetto comma rispetto alle previsioni sia del codice di procedura penale, sia del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e sia anche del regolamento delegato adottato con decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, concernente le regole tecniche per il processo civile e penale telematici. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi nuovi trasmessi mediante posta elettronica certificata dal procuratore generale nell'ambito di giudizio ex art. 311 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 24 com. 4, Decreto Legge 29/12/2009 num. 193, Legge 22/02/2010 num. 24, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 48, Decreto Legisl. 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 12 lett. 1 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)