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Sez. 4, Sentenza n. 18823 del 30/03/2016 Cc. (dep. 05/05/2016) Rv. 266931 - 01

IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE | Revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio _ ricorso per cassazione proposto mediante posta elettronica certificata - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-03-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266931-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio proposto mediante l'uso della posta elettronica certificata (PEC), in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'art. 583 cod. proc. pen., sono tassative ed inderogabili e nessuna norma prevede la trasmissione mediante l'uso della PEC.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 92, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 112 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 113, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)