Sez. L, Sentenza n. 4146 del 12/05/1997 (Rv. 504217 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Fallimento dell'impresa - Cessazione dell'attività aziendale - Applicazione della disciplina dei licenziamenti collettivi - Esclusione - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
L'estensione (ex art. 24, comma secondo, legge n. 223 del 1991) della disciplina prevista per i licenziamenti collettivi in caso di riduzione o trasformazione dell'impresa anche all'ipotesi di cessazione dell'attività aziendale riguarda, in caso di fallimento, solo l'ipotesi in cui sia possibile l'esercizio provvisorio, seppur parziale, di alcune attività e quindi sia possibile conservare alcuni rapporti di lavoro e non anche l'ipotesi in cui il fallimento comporti la completa cessazione dell'attività d'impresa con conseguente impossibilità di prosecuzione di tutti i rapporti di lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 3 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)