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Sez. L, Sentenza n. 5485 del 18/05/1995 (Rv. 492339 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Discipline conseguenti della sospensione dei rapporti e del rapporto con i licenziamenti collettivi - Gestione ordinaria della C.I.G. e sospensione del lavoro ex art. 5 D.LG.C.P.S. n. 869 del 1947; intervento della C.I.G.S. anteriore alla legge n. 675 del 1977; sospensione "ex lege" n. 675 del 1977 - Portata rispettiva.
Stato
decisa il 1995-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492339-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Nella disciplina della cassa integrazione guadagni (secondo la normativa anteriore alla riforma attuata dalla legge 23 luglio 1991 n. 223) sono identificabili tre nuclei normativi principali, cui corrispondono diverse discipline della sospensione dei rapporti di lavoro e del rapporto tra la stessa ed i licenziamenti collettivi. Infatti: a) in riferimento alla gestione ordinaria della C.I.G. la sospensione del lavoro (ex art. 5 D.LG.C.P.S. 12 agosto 1947 n. 869) è conseguenza di eventi transitori non imputabili all'imprenditore od ai lavoratori (fattispecie incompatibile con quella legittimante l'intimazione di licenziamenti collettivi); b) secondo la legislazione sulla C.I.G. straordinaria precedente l'emanazione della legge 12 agosto 1977 n. 675 (leggi n. 1115 del 1968, n. 464 del 1972, 164 del 1975), le ipotesi di intervento della cassa sono riconducibili in parte rilevante ad autonome scelte gestionali dell'imprenditore, con configurazione (in deroga alla disciplina comune) di un suo potere di sospensione dei rapporti, discrezionale ed autorizzato dall'autorità amministrativa, esercitabile anche in situazioni di fatto che giustificherebbero la riduzione del personale, ed il cui esercizio, correlativamente, incide temporaneamente sul potere di recesso; c) secondo il corpo normativo di cui alla legge n. 675/1977 e successive modifiche, invece, la sospensione viene imposta (senza praticamente oneri per il datore di lavoro), per effetto della dichiarazione di crisi industriale e del provvedimento amministrativo di concessione, quale rimedio sostanzialmente sostitutivo di fenomeni di riduzione della base occupazionale, che opera anche in rapporto a licenziamenti collettivi già intimati - di cui viene limitata efficacia ed operatività - ed in presenza di crisi irreversibili o di fallimento, per dilazionare nel tempo i licenziamenti od evitarli con il ricorso alla mobilità. (Nella specie, il datore di lavoro, dopo aver licenziato alcuni lavoratori, si era impegnato con gli stessi a chiedere l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria. Essendosi prospettato il dubbio se tale intesa avesse comportato la revoca dei licenziamenti, la S.C. ha affermato che il giudice di merito avrebbe dovuto, tra l'altro, verificare - tenendo presente il delineato quadro normativo - la compatibilità dell'obbligo di richiedere l'intervento della C.I.G. con una persistente operatività del recesso).

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 5, Legge 05/11/1968 num. 1115 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 464 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST., Legge 12/08/1977 num. 675 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)