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Sez. 1, Sentenza n. 595 del 16/03/1961 (Rv. 880980 - 01)

ENTE E ASSE ECCLESIASTICO - ACQUISTI IMMOBILIARI - AUTORIZZAZIONE GOVERNATIVA - NATURA - ATTI CONSERVATIVI. CASSAZIONE - NUOVI DOCUMENTI - DIVIETO - LIMITI.
Stato
decisa il 1961-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/880980-01

ENTE E ASSE ECCLESIASTICO - ACQUISTI IMMOBILIARI - AUTORIZZAZIONE GOVERNATIVA - NATURA - ATTI CONSERVATIVI. CASSAZIONE - NUOVI DOCUMENTI - DIVIETO - LIMITI.

L'autorizzazione governativa, richiesta dagli art. 9 e 10 legge 27 maggio 1929 n. 848 per gli acquisti di immobili operati da istituti ecclesiastici, funziona da condicio iuris rispetto all'atto stipulato dall'ente: di modo che, nel periodo intercorrente tra la data dell'acquisto e quella dell'autorizzazione, la efficacia del negozio è soltanto sospesa ed il successivo provvedimento positivo dell'autorità amministrativa ha effetto retroattivo, risalente al momento della stipulazione dell'atto. Gli Atti conservativi che, ai sensi dell'art. 11 della citata legge, il rappresentante dell'ente ecclesiastico può compiere medio tempore, cioè tra l'acquisto dell'immobile e la rispettiva autorizzazione governativa, sono quelli diretti a provocare misure cautelative per assicurare l'integrità del bene medesimo. Nel processo per Cassazione, tranne che ai particolari e tassativi fini di cui all'art. 372 cod. proc. civ., le parti non possono esibire documenti non prodotti nelle precedenti fasi del giudizio.

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1929 num. 848 art. 9, Legge 27/05/1929 num. 848 art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)