Sez. 2, Sentenza n. 2027 del 04/06/1976 (Rv. 380854 - 01)
RELIGIONE, CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTA DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - AUTORIZZAZIONE - PER ACQUISTO DI BENI - NATURA - CONDIZIONE DI EFFICACIA - FINALITA.*
RELIGIONE, CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTA DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - AUTORIZZAZIONE - PER ACQUISTO DI BENI - NATURA - CONDIZIONE DI EFFICACIA - FINALITA.*
L'autorizzazione governativa all'acquisto di immobili od alla accettazione di donazioni, eredita e legati, prevista, per le persone giuridiche, dall'art 17 cod civ, costituisce una condicio juris nei riguardi dell'efficacia e non della validita dell'atto, il quale resta improduttivo di effetti fino a quando non venga rilasciato il nulla osta; una volta intervenuto questo, la sua efficacia e retroattiva e risale al momento in cui l'atto e stato posto in essere. Questa disciplina vale pure per gli enti ecclesiastici in forza della precisa disposizione dell'art 9 della legge 27 maggio 1929 n 848, che richiede tale autorizzazione non tanto per la tutela economica dell'ente, quanto per ragioni di ordine pubblico, connesse con l'esigenza di evitare la ricostituzione della manomorta e di controllare l'effettivo perseguimento delle finalita poste alla base del riconoscimento giuridico dell'ente stesso. (V 595/61, mass n 880980; (V 2281/51, mass n 880202).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 17, Legge 27/05/1929 num. 848 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)