Sez. 5, Sentenza n. 18775 del 18/12/2014 Cc. (dep. 06/05/2015) Rv. 264069 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Bancarotta, ex art. 223, comma secondo, l.fall. - Assorbimento del reato di infedeltà patrimoniale - Revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente - Legittimità - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO
È legittima la revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente qualora il reato di infedeltà patrimoniale (art. 2634), originariamente contestato all'imputato, sia assorbito dal delitto di bancarotta fraudolenta impropria c.d. societaria, per il quale non è prevista la confisca per equivalente, né può essergli, comunque, estesa in via interpretativa, in ragione del principio di tassatività e del divieto di analogia in "malam partem".
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 223 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2634 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)