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Sez. 2, Sentenza n. 5656 del 11/01/2007 Cc. (dep. 08/02/2007) Rv. 236126 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - CONCORSO DI NORME | Truffa aggravata in danno dello Stato - Reato di frode fiscale - Rapporto di specialità - Sussistenza - Conseguenze - Assorbimento del reato di truffa aggravata - Confisca per equivalente - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 2007-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236126-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - CONCORSO DI NORME

Il reato di truffa aggravata ed il reato di frode fiscale (emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti) sono in rapporto di specialità, perché l'uno si connota per l'evento di danno, consistente nel conseguimento di un indebito vantaggio, e l'altro è invece un reato di mera condotta e di pericolo, la cui consumazione prescinde dal verificarsi dell'evento di danno, che specifica, come elemento finalistico, il dolo, con la conseguenza che, verificandosi l'assorbimento nel reato di frode fiscale di quello di truffa aggravata, è impedita l'applicazione della confisca per equivalente, non prevista dalla legge anche per la frode fiscale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 640 bis, Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 4 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)