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Sez. L, Sentenza n. 4940 del 10/10/1985 (Rv. 442313 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DESTINAZIONE DEL LAVORATORE ALLO SVOLGIMENTO DI MANSIONI NON EQUIVALENTI CON QUELLE CUI ERA ADIBITO - VIOLAZIONE DELL'ART. 2103 COD. CIV. - MANCATA RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA CORRISPONDENTE ALLE MANSIONI SVOLTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442313-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DESTINAZIONE DEL LAVORATORE ALLO SVOLGIMENTO DI MANSIONI NON EQUIVALENTI CON QUELLE CUI ERA ADIBITO - VIOLAZIONE DELL'ART. 2103 COD. CIV. - MANCATA RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA CORRISPONDENTE ALLE MANSIONI SVOLTE - IRRILEVANZA.*

L'art. 2103 (nuovo testo) cod. civ. - il quale consente che il lavoratore sia adibito, senza alcuna diminuzione della retribuzione, a mansioni diverse dalle ultime effettivamente svolte, sempreché le nuove mansioni siano equivalenti alle precedenti - assicura al lavoratore una tutela volta ad impedirne la dequalificazione non solo sotto l'aspetto economico ma anche sotto l'aspetto morale. Pertanto, il divieto di dequalificazione sancito dalla norma è violato allorché il dipendente, pur senza subire pregiudizio economico, sia ingiustificatamente privato delle mansioni da ultimo svolte e adibito a mansioni a queste non equivalenti restando in contrario irrilevante, nel caso in cui le mansioni sottratte siano proprie di una qualifica superiore, la circostanza che il lavoratore stesso si sia limitato a richiedere la reintegrazione nelle mansioni precedenti, senza invocare anche l'attribuzione della qualifica (superiore) corrispondente ad esse. (V 2231/84, mass n 434269).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)