Sez. L, Sentenza n. 2231 del 05/04/1984 (Rv. 434269 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DISCIPLINA EX ART. 2103 COD. CIV. NEL NUOVO TESTO - PORTATA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DISCIPLINA EX ART. 2103 COD. CIV. NEL NUOVO TESTO - PORTATA.*
A differenza dell'originario art. 2103 cod. civ., che, in relazione alla possibilità di adibire il lavoratore ad una mansione diversa, si limitava a garantirgli la retribuzione e l'identità di posizione sostanziale, lo stesso articolo, nel testo sostituito dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970, assicura al dipendente - in conformità al disposto del primo comma dell'art. 35 cost. E nell'ambito della finalità di tutela della dignità del lavoratore che caratterizza detta legge - la salvaguardia del patrimonio professionale da lui conseguito, anche nei gradi più modesti, impedendo che le determinazioni unilaterali dell'imprenditore, in materia di assegnazione di mansioni, possano risolversi in mutamenti comportanti l'attribuzione di mansioni il cui Esercizio non consenta al lavoratore l'espletamento, l'utilizzazione ed il conseguente perfezionamento del corredo di nozioni, esperienza e perizia acquisito nella pregressa fase del rapporto. (V 4189/83, mass n 429129; (V 191/81, mass n 410599; (V 1026/80, mass n 404484; (V 2691/77, mass n 386347, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 35, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)