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Sez. 1, Sentenza n. 1094 del 16/05/1962 (Rv. 251821 - 01)

IMPUGNAZIONE CIVILE - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE - INAMMISSIBILITA - SOCCOMBENZA DEL RICORRENTE - RIMBORSO DEGLI ONORARI DI DIFESA AL RESISTENTE - LIMITAZIONE A QUELLI RELATIVI ALLA DISCUSSIONE ORALE.*
Stato
decisa il 1962-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/251821-01

IMPUGNAZIONE CIVILE - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE - INAMMISSIBILITA - SOCCOMBENZA DEL RICORRENTE - RIMBORSO DEGLI ONORARI DI DIFESA AL RESISTENTE - LIMITAZIONE A QUELLI RELATIVI ALLA DISCUSSIONE ORALE.*

Qualora il controricorso sia inammissibile (nella specie, per tardivita di notificazione), non puo lo stesso porsi a carico del ricorrente (soccombente), nel computo dell'onorario di difesa, da rimborsare al resistente, che va percio limitato alla discussione della causa, fatta dal patrono di quest'ultimo alla pubblica udienza. (Conf 795/56, 1563/43).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)