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Sez. 3, Sentenza n. 22269 del 02/11/2010 (Rv. 615554 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE | Controricorso tardivo - Ricorrente soccombente - Onorario relativo alla redazione del controricorso - Riconoscimento in sede di liquidazione delle spese - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615554-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE

Il controricorso inammissibile (nella specie, per tardività della notificazione), non può essere posto a carico del ricorrente (soccombente) nel computo dell'onorario di difesa da rimborsare al resistente. Tale onorario deve essere, quindi, limitato alla discussione della causa, fatta dal patrono della parte vittoriosa alla pubblica udienza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)