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Sez. 1, Sentenza n. 570 del 22/01/1998 (Rv. 511811 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEI DOCUMENTI DEL RICORSO | Portata - Deposito di tutti i documenti regolarmente acquisiti al giudizio nei gradi precedenti - Possibilità - Necessità - Deposito di documenti nuovi - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1998-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511811-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEI DOCUMENTI DEL RICORSO

Il coordinamento e la interpretazione degli artt. 369, n. 4, e 372 cod. proc. civ. vanno compiuti in relazione al quadro sistematico risultante dalla funzione del ricorso e dalla struttura del giudizio di cassazione, che consentono censure fondate su errori in "iudicando o in procedendo", in riferimento ad elementi di fatto già acquisiti al giudizio, nonché all'art. 366 cod. proc. civ. che indica il contenuto del ricorso, in relazione al quale l'art. 369 determina ed indica i documenti che ad esso debbono essere allegati, al fine di offrire alla Corte un quadro immediato, completo e autosufficiente delle censure sulle quali deve pronunciarsi. Ne deriva che, in tale quadro, non solo possono essere prodotti nel giudizio di legittimità, ma a norma dell'art. 369 debbono esserlo, a pena di improcedibilità del ricorso (solo, peraltro, ove la mancata produzione renda impossibile l'esame del ricorso stesso) i documenti, già prodotti dalle parti o acquisiti di ufficio al giudizio nei gradi precedenti, sui quali si fonda il ricorso; cosicché la norma dell'art. 372 va interpretata nel senso che non è vietata l'allegazione al ricorso di documenti già acquisiti al giudizio nei gradi precedenti, ma solo - di regola - di quelli nuovi, trovando l'art. 372 la sua ratio nel divieto di introdurre nel giudizio di cassazione nuovi elementi di fatto, salvo che nelle particolari ipotesi da esso previste.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)