Sez. 3, Sentenza n. 6396 del 08/05/2001 (Rv. 546515 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Condizioni e limiti - Fattispecie relativa a deposito delle tabelle dei cosiddetti punti d'invalidità esistenti presso l'ufficio giudiziario del merito.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI
Nel procedimento per cassazione, che non consente alcuna forma d'istruzione probatoria, è preclusa la produzione di documenti ovvero di altre cose materiali che servano come mezzi di prova di fatti posti a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti miranti ad introdurre nuove circostanze che non siano quelle riguardanti la nullità della sentenza o l'inammissibilità del ricorso o del controricorso. Tale divieto, peraltro, non sussiste per la produzione di raccolte di norme giuridiche e di documenti, già prodotti dalle parti o acquisiti d'ufficio nei gradi precedenti, sui quali il ricorso per cassazione si fondi e dei quali, peraltro, la norma dell'art. 369, comma secondo, cod. proc. civ. impone il deposito. (Nella specie, la S.C. nell'enunciare il principio sopracitato, ha ritenuto che non fosse stato violato il disposto dell'art.372 cod. cit. dalla parte che aveva prodotto nel giudizio di legittimità le tabelle dei cosiddetti punti d'invalidità esistenti presso l'ufficio giudiziario del merito, anche se le stesse non hanno l'efficacia vincolante di norme giuridiche in senso lato, né costituiscono fatto notorio o norme di comune esperienza).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)