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Sez. L, Sentenza n. 14914 del 05/06/2008 (Rv. 603622 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE | Concorso interno - Deduzione della illegittimità della procedura e del suo esito - Domanda di accertamento del diritto all'assegnazione del posto - Richiesta di riformulazione della graduatoria - Litisconsorzio con i candidati controinteressati - Necessità - Poteri del giudice - Domanda di risarcimento del danno - Litisconsorzio con gli altri candidati - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603622-01

IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE

In materia di pubblico impiego privatizzato, nelle controversie relative all'espletamento di procedure concorsuali interne per il riconoscimento del diritto all'assegnazione del posto messo a concorso, sono contraddittori necessari i partecipanti nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti diretti in ragione della comunanza della situazione giuridica, complessa ma unitaria, e della domanda, implicita, di riformulazione della graduatoria, che esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i partecipanti coinvolti dai necessari raffronti, atteso, tra l'altro, il potere del giudice, ex art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, di adottare tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi e di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Il litisconsorzio necessario deve, invece, escludersi ove sia chiesto solo il risarcimento del danno, giacché, in questo caso, la controversia è circoscritta al singolo rapporto (nella specie, relativa all'assegnazione del posto di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali e amministrativi di un istituto scolastico, la S.C., rilevato che il giudizio di primo grado e di appello si erano svolti senza che fosse stata disposta l'integrazione del contraddittorio, con conseguente vizio dell'intero procedimento, ha annullato le pronunce emesse e rimesso al giudice di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)