Sez. L - , Sentenza n. 988 del 17/01/2017 (Rv. 642517 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE | Contestazioni sulla legittimità della procedura - Obbligo di integrazione del contraddittorio con gli altri partecipanti - Presupposti - Domanda di risarcimento del danno - Esclusione.
IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE
In tema di selezioni concorsuali di cui si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti solo se il soggetto pretermesso domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.); l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati non è, invece, necessaria quando l'attore si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)