diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 184 del 16/01/1990 (Rv. 464832 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - PERSONALE - NORME INTERNE DI INQUADRAMENTO - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - VIZI DENUNCIABILI IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI ERMENEUTICA CONTRATTUALE - INCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1990-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464832-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - PERSONALE - NORME INTERNE DI INQUADRAMENTO - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - VIZI DENUNCIABILI IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI ERMENEUTICA CONTRATTUALE - INCLUSIONE - FATTISPECIE.*

L'interpretazione, da parte del giudice del merito, della disciplina in tema d'inquadramento del personale del Banco di Napoli (la quale ha natura negoziale) è censurabile in Sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione o della violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, fra cui ha rilievo primario quello letterale (art. 1362 cod. civ.), che è da tener presente anche ai fini di una interpretazione complessiva delle clausole ai sensi dell'art. 1363 dello stesso codice. (nelle specie, l'impugnata sentenza - cassata dalla S.C. - aveva affermato che il dipendente, inquadrato dal Banco nel grado ottavo come capo-ufficio, avesse diritto al grado settimo ed alla qualifica di funzionario di direzione in virtù della preposizione ad una Agenzia foranea di terza categoria, avendo ritenuto, per effetto di un'errata interpretazione delle declaratorie dell'ordinamento interno relative a detti gradi, che il capo-ufficio, inquadrato nel grado ottavo, non potesse essere preposto all'Agenzia predetta). (Conf 2380/89, mass n 462794; (Conf 7061/88, mass n 461232).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)