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Sez. L, Sentenza n. 7061 del 23/12/1988 (Rv. 461232 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - DISCIPLINA RELATIVA ALL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461232-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - DISCIPLINA RELATIVA ALL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*

L'interpretazione, da parte del giudice del merito, della disciplina in tema d'inquadramento del personale del Banco di Napoli (la quale ha natura negoziale) è censurabile in Sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione o della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie, l'impugnata sentenza - cassata dalla S.C. - aveva affermato che il dipendente, inquadrato dal Banco nel grado ottavo come capo ufficio, avesse diritto al grado settimo ed alla qualifica di funzionario di direzione in virtù della preposizione ad una Agenzia foranea di terza categoria, avendo ritenuto, per effetto di un'errata interpretazione della lettera C) del punto dello ordinamento interno del Banco del 29 gennaio 1979 concernente le mansioni dell'impiegato di grado ottavo ruolo a, che il capo ufficio non potesse essere preposto all'Agenzia predetta). (V 5141/88, mass n 459894; (V 4315/88, mass n 459324; (V 2419/88, mass n 458191).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)