Sez. 3, Sentenza n. 822 del 26/04/1962 (Rv. 251318 - 01)
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - NATURA CONTRATTUALE DELLA MEDIAZIONE - ORIGINE DEL DIRITTO AL COMPENSO DELLA VOLONTA DELLE PARTI - PREVENTIVO RIFIUTO DI UNO DEI CONTRAENTI DI PAGARE LA PROVVIGIONE.*
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - NATURA CONTRATTUALE DELLA MEDIAZIONE - ORIGINE DEL DIRITTO AL COMPENSO DELLA VOLONTA DELLE PARTI - PREVENTIVO RIFIUTO DI UNO DEI CONTRAENTI DI PAGARE LA PROVVIGIONE.*
La mediazione, quale fattispecie regolata dagli artt 1754 e segg cod civ, e atto negoziale consensuale, e ad essa, che, come tale, va inquadrata nello schema contrattuale, devono essere applicate le norme giuridiche che regolano la formazione dei contrattì pertanto, il diritto del mediatore alla provvigione non deriva ex lege dal fatto della prestata attivita interpositiva che abbia condotto alla conclusione dell'affare, ma si ricollega pur sempre alla volonta delle parti da cui sorge il vinculum iuris di per se idoneo alla Costituzione del contratto di mediazionè onde il mediatore non ha diritto alla provvigione nei confronti della parte che abbia preventivamente dichiarato ad esso mediatore di non obbligarsi a corrispondere la provvigione medesima. Cio perche, accettata la concezione contrattuale del rapporto di mediazione, ne deriva che puo esservi un unico contestuale contratto vincolante, verso il mediatore, entrambi i contrapposti soggetti interessati alla conclusione dell'affare, oppure uno solo di questi o che si formino in momenti cronologicamente diversi due distinti contratti, cioe uno per ciascuna delle parti interessate all'affare, incorporanti autonome manifestazioni di volonta, che ben possono avere diverso contenuto. (Conf 1640/56, 129/62, 2699/57, 4154/56, 3092/54).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)