Sez. 3, Sentenza n. 16382 del 14/07/2009 (Rv. 609183 - 01)
MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) | Nozione - Natura negoziale - Esclusione - Norme applicabili - Responsabilità da "contatto sociale" tra mediatore e parti - Configurabilità - Applicabilità delle norme sul contratto in generale - Sussistenza - Conseguenze in tema di ripartizione dell'onere della prova nelle relative controversie.
MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI)
La mediazione tipica, disciplinata dagli artt. 1754 e seguenti cod. civ., è soltanto quella svolta dal mediatore in modo autonomo, senza essere legato alle parti da alcun vincolo di mandato o di altro tipo, e non costituisce un negozio giuridico, ma un'attività materiale dalla quale la legge fa scaturire il diritto alla provvigione. Tuttavia, in virtù del "contatto sociale" che si crea tra il mediatore professionale e le parti, nella controversia tra essi pendente trovano applicazione le norme sui contratti, con la conseguenza che il mediatore, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile nell'adempimento degli obblighi di correttezza ed informazione a suo carico, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ., e di non aver agito in posizione di mandatario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)