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Sez. 5, Sentenza n. 5226 del 19/11/2013 Ud. (dep. 03/02/2014) Rv. 258716 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE ESPOSTE ALLA PUBBLICA FEDE | Necessità dell'esposizione - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258716-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE ESPOSTE ALLA PUBBLICA FEDE

In tema di furto, ai fini della sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, la necessità dell'esposizione deve essere intesa non in senso assoluto, come impossibilità della custodia da parte del titolare del bene, bensì relativo, cioè in rapporto alle particolari circostanze che possono indurre il soggetto a lasciare le proprie cose incustodite. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha riconosciuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. nella sottrazione di monetine e punti di un distributore di benzina che è d'uso lasciare a bordo del veicolo nonché di un parasole quale accessorio dello stesso veicolo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)