Sez. 3, Sentenza n. 845 del 25/01/1995 (Rv. 489921 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE | Rilascio dell'immobile per necessità del locatore - Mancata destinazione dell'immobile all'uso prospettato - Ripristino del contratto di locazione - Esistenza di cause di giustificazione - Esclusione del ripristino suddetto.
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE
L'inutile decorso del termine di sei mesi per la destinazione da parte del locatore dell'immobile all'uso in relazione al quale aveva agito al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 8, legge n. 253 del 1950 e dell'art. 2-"quinquies" della legge n. 351 del 1974, la cessazione della proroga legale ed il rilascio dell'immobile per necessità propria, non costituisce di per sè una situazione oggettiva di inadempienza del precetto di legge, con la conseguente operatività delle sanzioni civili ivi previste (ripristino o risarcimento), ma consente la valutazione di cause esimenti, quali il caso fortuito o la forza maggiore, ovvero altre giuste cause idonee ad escludere l'imputabilità del ritardo a dolo o colpa. (Sulla base dell'indicato principio la S. C. ha ritenuto che integrasse l'ipotesi della forza maggiore il ritardo determinato dall'esecuzione di lavori sull'immobile, necessari anche per ragioni igienico-sanitarie, ed ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto imputabile il ritardo al locatore, per una sua "culpa in eligendo" nella scelta degli esecutori dei lavori, rilevando l'ultroneità del rilievo, a fronte di una condotta non maliziosa della parte).
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 8 CORTE COST., Legge 12/08/1974 num. 351 art. 2 quinquies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)