Sez. 3, Sentenza n. 5845 del 28/10/1988 (Rv. 460353 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - SANZIONI - RIPRISTINO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE (RILASCIO OTTENUTO CON ARTIFIZI O RAGGIRI) - MANCATA DESTINAZIONE GIUSTIFICATA DA ESIGENZE MERITEVOLI DI TUTELA - INAPPLICABILITÀ DEL RIPRISTINO DEL CONTRATTO - ART. 2 QUINQUIES LEGGE N. 351 DEL 1974 - ABROGAZIONE DEL PRINCIPIO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - SANZIONI - RIPRISTINO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE (RILASCIO OTTENUTO CON ARTIFIZI O RAGGIRI) - MANCATA DESTINAZIONE GIUSTIFICATA DA ESIGENZE MERITEVOLI DI TUTELA - INAPPLICABILITÀ DEL RIPRISTINO DEL CONTRATTO - ART. 2 QUINQUIES LEGGE N. 351 DEL 1974 - ABROGAZIONE DEL PRINCIPIO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Le sanzioni del ripristino del contratto e del risarcimento del danno in favore del conduttore, comminate dall'art. 8 della legge n. 253 del 1950 a carico del locatore che, dopo avere ottenuto la sentenza dichiarativa della cessazione della proroga legale ed il rilascio dell'immobile per necessità propria, non lo abbia adibito all'uso in relazione al quale aveva agito, sono inapplicabili allorché risulti che la mancata destinazione sia in concreto giustificata da esigenze meritevoli di tutela e non riconducibili al comportamento doloso o colposo del locatore. Nè la validità di tale principio è venuta meno per effetto dell'art. 2-quinquies della legge n. 351 del 1974, secondo cui il locatore assolve gli obblighi di legge allorché destini l'immobile all'uso effettivo inerente alla dedotta necessità entro sei mesi dal giorno in cui ne ha avuto la disponibilità, salvo il caso di forza maggiore; infatti, anche al di là del suddetto limite temporale, resta operante il principio generale che ricollega la responsabilità per inadempimento al dolo o alla colpa. (alla stregua del citato principio, la S.C. ha cassato la pronuncia d'appello che aveva escluso le "ragioni di forza maggiore" nel caso in cui la locatrice, ottenuto il rilascio in vista del proprio matrimonio che non era poi stato celebrato per motivi insorti dopo la sentenza di sfratto, aveva nei sei mesi adibito l'immobile ad abitazione personale e, successivamente, a casa coniugale, dopo essersi sposata con altra persona). (Conf 3493/86, mass n 446437; (Conf 4387/79, mass n 400922).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 8 CORTE COST., Legge 12/08/1974 num. 351 art. 2 quinquies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)