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Sez. U, Sentenza n. 9075 del 06/06/2003 (Rv. 563988 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE | "Quorum" costitutivo - Presenza di almeno sette componenti.
Stato
decisa il 2003-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563988-01

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

In base al capo IV del D.Lgs.Lgt. n. 382 del 1944, per la validità delle sedute del Consiglio Nazionale Forense occorre la presenza di almeno un quarto dei componenti, compresi il presidente ed uno dei vicepresidenti; con la conseguenza che, avendo l'art. 1 D.Lgs.Pres. n. 6 del 1946 ridotto ad uno per ogni distretto di corte d'appello il numero dei componenti del Consiglio Nazionale Forense, sono valide le delibere da questo adottate con la presenza di almeno sette componenti.

Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Luogoten. 23/11/1944 num. 382 art. 16, Decr. Legisl. Luogoten. 23/11/1944 num. 382 art. 18, Decr. Legisl. Luogoten. 23/11/1944 num. 382 art. 22, Decr. Legisl. Pres. 21/06/1946 num. 6 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)