Sez. U, Sentenza n. 7810 del 20/09/1994 (Rv. 487866 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE | Validità delle delibere - Condizione - Presenza di otto componenti.
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Il capo IV del D.L. Lgt. n. 382 del 1944 - norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali -, nel prevedere che le sue disposizioni si applicano anche alle professioni di avvocato e procuratore (art. 18), stabilisce - in deroga all'art. 16, a norma del quale per la validità delle sedute del Consiglio dell'Ordine territoriale e del Consigli Nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti - che per la validità delle sedute del Consiglio Nazionale Forense occorre la presenza di almeno un quarto dei componenti, compresi il presidente ed uno dei due vicepresidenti, (art. 22, comma secondo). Pertanto, avendo l'art.1 D. Lgs. P. 6 del 1946 ridotto ad uno per ogni distretto di Corte d'appello il numero dei componenti del Consiglio Nazionale Forense, sono valide, atteso l'attuale numero delle Corti d'appello, le delibere adottate da quest'ultimo con la presenza di otto componenti.
Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Luogoten. 23/11/1944 num. 382 art. 16, Decr. Legisl. Luogoten. 23/11/1944 num. 382 art. 18, Decr. Legisl. Luogoten. 23/11/1944 num. 382 art. 22, Decr. Legisl. Pres. 21/06/1946 num. 6 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)