Sez. L, Sentenza n. 718 del 06/02/1982 (Rv. 418519 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - IN GENERE - PATRONATO (ISTITUTI DI) - INFORMAZIONI ED OSSERVAZIONI - ISTANZA DI ACQUISIZIONE - OBBLIGO DI ESAME DA PARTE DEL GIUDICE E DI MOTIVARNE L'EVENTUALE RIGETTO - PRESUPPOSTI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - IN GENERE - PATRONATO (ISTITUTI DI) - INFORMAZIONI ED OSSERVAZIONI - ISTANZA DI ACQUISIZIONE - OBBLIGO DI ESAME DA PARTE DEL GIUDICE E DI MOTIVARNE L'EVENTUALE RIGETTO - PRESUPPOSTI.*
Nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, l'Obbligo del giudice di prendere in esame l'istanza di acquisizione, a norma dell'art. 446 cod. proc. civ., delle informazioni ed osservazioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti, e di indicare gli specifici motivi in base ai quali egli ritenga di disattenderla, presuppone l'assolvimento dell'Onere - che grava unicamente sull'assistito - della specificazione, nell'istanza suddetta, dell'oggetto di tali informazioni ed osservazioni, la quale è necessaria per consentire alla controparte ogni opportuno controllo ed al giudice di valutarne la Rilevanza ai fini della decisione. (V 3392/78, mass n 392834).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 446, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)