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Sez. L, Sentenza n. 3392 del 07/07/1978 (Rv. 392834 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - IN GENERE - INFORMAZIONI ED OSSERVAZIONI DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE - ISTANZA DELLO ASSISTITO - ESAME - OBBLIGO DEL GIUDICE - RIGETTO - MOTIVAZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1978-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392834-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - IN GENERE - INFORMAZIONI ED OSSERVAZIONI DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE - ISTANZA DELLO ASSISTITO - ESAME - OBBLIGO DEL GIUDICE - RIGETTO - MOTIVAZIONE - NECESSITA.*

Poiche a norma dell'art 446 cod proc civ (nel nuovo testo fissato dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533) gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti possono, su istanza dell'assistito, in ogni grado del giudizio, rendere informazioni ed osservazioni orali e scritte nella Forma di cui all'art 425 dello stesso codice, il giudice e tenuto a prendere in esame l'istanza di cui trattasi e ad indicare gli specifici motivi in base ai quali ritenga di disattendere l'istanza stessa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 425, Cod. Proc. Civ. art. 446, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)