Sez. 7, Ordinanza n. 38216 del 15/01/2015 Cc. (dep. 21/09/2015) Rv. 264446 - 01
ARMI - IN GENERE | Pistola giocattolo ovvero pistola a salve sprovvista di tappo rosso - Porto senza giustificato motivo - Contravvenzione di cui all'art. 4, comma secondo, della legge n. 110 del 1975, come modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 204 del 2010 - Sussistenza.
ARMI - IN GENERE
Il porto senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, di strumenti in metallo riproducenti armi (pistole giocattolo) ovvero strumenti di segnalazione acustica che esplodono cartucce a salve (pistole scacciacani), sprovvisti del tappo rosso occlusivo della canna, integra il reato contravvenzionale di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110 (nel testo modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 26/10/.2010 n. 204), in relazione all'art. 5, quarto comma, della predetta legge.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 com. 2 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 5 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/2010 num. 204 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)