Sez. 2 - , Sentenza n. 2922 del 10/12/2019 Ud. (dep. 24/01/2020) Rv. 277966 - 01
ARMI | Pistola giocattolo o pistola a salve, sprovviste di tappo rosso - Porto senza giustificato motivo - Contravvenzione di cui all'art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975, come modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 204 del 2010 - Sussistenza.
ARMI
Il porto senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, di strumenti in metallo riproducenti armi (pistole giocattolo) ovvero strumenti di segnalazione acustica che esplodono cartucce a salve (pistole scacciacani), sprovvisti del tappo rosso occlusivo della canna, integra la contravvenzione di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'art. 5 d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, in relazione all'art. 5, quarto comma, della predetta legge.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 com. 2 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 5 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/2010 num. 204 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)