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Sez. 5, Sentenza n. 11454 del 30/05/2005 (Rv. 581545 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Agenzie fiscali - Difesa processuale nel giudizio di merito - Svolgimento da parte dell'apparato interno - Legittimità.
Stato
decisa il 2005-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581545-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, la normativa introdotta dal d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito le agenzie fiscali, non ha innovato né modificato la norma processuale contenuta nell'art. 11, comma secondo, del d.lgs. n. 546 del 1992, per cui le agenzie fiscali, che si sono sostituite al Ministero delle finanze nella medesima qualità di organo impositore, possono spiegare la loro difesa processuale nel giudizio di merito per il tramite del loro apparato interno, così come era previsto per l'amministrazione statale alla quale sono succedute.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11 com. 2, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 57, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 68, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)