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Sez. 5, Sentenza n. 21301 del 09/11/2004 (Rv. 577981 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Sentenze delle commissioni tributarie regionali - Ricorso per cassazione proposto dalle agenzie fiscali a decorrere dall'1 gennaio 2001 - Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ex art. 43 del R.D. n. 1611 del 1933 - Ammissibilità - Speciale autorizzazione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577981-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE

In tema di contenzioso tributario, le agenzie fiscali, istituite ad opera del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e divenute operative a decorrere dall'1 gennaio 2001, alle quali sono stati trasferiti i rapporti giuridici relativi alla gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, possono avvalersi, per la rappresentanza in giudizio, ex art. 72 del predetto D.lgs., del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, secondo la disciplina di cui all'art. 43 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, senza che occorra una speciale autorizzazione. Ne consegue che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto - dopo l'1 gennaio 2001 - dall'agenzia delle entrate, rappresentata, senza necessità di speciale autorizzazione, dall'Avvocatura generale dello Stato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 57, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 72, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)