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Sez. 2, Sentenza n. 1546 del 21/11/1985 Ud. (dep. 19/02/1986) Rv. 171933 - 01

PENA - IN GENERE - SANZIONE SOSTITUTIVA - RICHIESTA DALL'IMPUTATO - PENA PECUNIARIA - RAGGUAGLIO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1985-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171933-01

PENA - IN GENERE - SANZIONE SOSTITUTIVA - RICHIESTA DALL'IMPUTATO - PENA PECUNIARIA - RAGGUAGLIO - CRITERI.*

La sanzione sostitutiva applicata su richiesta dell'imputato ha la stessa natura di quella applicata di ufficio dal giudice con la sentenza di condanna. Pertanto, relativamente alla pena pecuniaria, essa dovrà essere della specie corrispondente alla pena detentiva della reclusione o dell'arresto (multa, quindi, o ammenda). (V mass n 164911, e ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)