Sez. 4, Sentenza n. 742 del 12/04/1984 Cc. (dep. 20/06/1984) Rv. 164911 - 01
PENA - IN GENERE - SANZIONI SOSTITUTIVE - RICHIESTA DELL'IMPUTATO - REATO PUNIBILE CON PENE CONGIUNTE OVVERO CON SOLA PENA PECUNIARIA - PROCEDURA PREVISTA DALL'ART. 77 LEGGE N. 689/81 - ADOTTABILITÀ - CRITERI DI APPLICABILITÀ DELLA SOSTITUZIONE EX ART. 57 LEGGE 689/81 E ART. 135 COD. PEN. - FATTISPECIE.*
PENA - IN GENERE - SANZIONI SOSTITUTIVE - RICHIESTA DELL'IMPUTATO - REATO PUNIBILE CON PENE CONGIUNTE OVVERO CON SOLA PENA PECUNIARIA - PROCEDURA PREVISTA DALL'ART. 77 LEGGE N. 689/81 - ADOTTABILITÀ - CRITERI DI APPLICABILITÀ DELLA SOSTITUZIONE EX ART. 57 LEGGE 689/81 E ART. 135 COD. PEN. - FATTISPECIE.*
La speciale procedura prevista dall'art. 77 legge 689 del 1981, secondo cui, ricorrendo determinati presupposti, su richiesta dell'imputato e con il parere favorevole del pubblico ministero, può essere applicata la sanzione sostitutiva con la conseguente dichiarazione di Estinzione del reato, è adottabile anche nelle ipotesi di illecito penale punito congiuntamente con pena detentiva e pena pecuniaria ovvero solo con pena pecuniaria. In tal caso la sostituzione va compiuta secondo i criteri di cui all'art. 57 legge n. 689/81 e dell'art. 135 cod. pen. per i primi un giorno di pena detentiva equivale a due giorni di libertà controllata; per i secondi un giorno di detenzione costituisce il corrispettivo di venticinquemila lire (o frazione di venticinquemila) di pena pecuniaria. Ne consegue che per la pena pecuniaria, la sostituzione di cui all'art. 77 è applicabile allorquando tale pena, sola o congiunta con quella detentiva, non superi, secondo gli indicati criteri di ragguaglio, i limiti di tre mesi o di un mese previsti nel primo comma dell'art. 53 legge 689/81. (nella specie è stato ritenuto illegittimo il provvedimento con cui il pretore ha dichiarato estinto il reato previsto dall'art. 80, dodicesimo comma, cod. strad. Applicando la sanzione sostitutiva della pena detentiva ed infliggendogli la pena pecuniaria). (V mass n 160949, ed ivi citate; (V mass n 160376; (V mass n 156167; (Conf mass n 162398; (Conf mass n 161962; (Conf mass n 161655; (Conf mass n 159890; (Conf mass n 158527; (Conf mass n 158412, ed ivi citate; (Conf mass n 157525; (Conf mass n 157020; (contra mass n 159579; (contra mass n 155510).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 57 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)