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Sez. 1, Sentenza n. 1539 del 05/03/1984 (Rv. 433627 - 01)

COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - IN GENERE - INFRAZIONI ALLA LEGGE N. 426 DEL 1971 - ORDINANZA INGIUNZIONE IRROGATIVA DI PENA PECUNIARIA AMMINISTRATIVA - OPPOSIZIONE - SENTENZA RELATIVA DEL PRETORE - RICORSO PER CASSAZIONE - DISCIPLINA IN VIGORE ALL'ATTO DELLA SUA PROPOSIZIONE - APPLICABILITÀ - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO IN DATA ANTERIORE A QUELLA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N. 689 DEL 1981 - AMMISSIBILITÀ DEL PREDETTO RICORSO.*
Stato
decisa il 1984-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433627-01

COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - IN GENERE - INFRAZIONI ALLA LEGGE N. 426 DEL 1971 - ORDINANZA INGIUNZIONE IRROGATIVA DI PENA PECUNIARIA AMMINISTRATIVA - OPPOSIZIONE - SENTENZA RELATIVA DEL PRETORE - RICORSO PER CASSAZIONE - DISCIPLINA IN VIGORE ALL'ATTO DELLA SUA PROPOSIZIONE - APPLICABILITÀ - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO IN DATA ANTERIORE A QUELLA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N. 689 DEL 1981 - AMMISSIBILITÀ DEL PREDETTO RICORSO.*

Con riguardo alle infrazioni alla legge 11 giugno 1971 n. 426 sulla disciplina del commercio, depenalizzate con la legge 24 dicembre 1975 n. 706, il ricorso per Cassazione, avverso la sentenza resa dal pretore sull'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di pena pecuniaria amministrativa, resta soggetto alla normativa in vigore all'atto della sua proposizione, e, quindi, ove notificato anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina introdotta dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, deve essere dichiarato ammissibile ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, stante l'inappellabilità di detta sentenza pretorile prevista dall'art. 9 della legge 3 maggio 1967 n. 317. (V 5945/82, mass n 423694).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST., Legge 11/06/1971 num. 426 CORTE COST., Legge 24/12/1975 num. 706 art. 8 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)