Sez. 1, Sentenza n. 5945 del 11/11/1982 (Rv. 423694 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA, AI SENSI DELL'ART. 9 LEGGE N. 317 DEL 1967 E ART. 8 LEGGE 706 DEL 1975 - OPPOSIZIONE INNANZI AL PRETORE - POTERI - LIMITI - INNOVAZIONE NORMATIVA EX ART. 23 LEGGE N. 689 DEL 1981, CONCERNENTE IL POTERE DEL PRETORE ANCHE DI ANNULLARE O MODIFICARE L'INGIUNZIONE AMMINISTRATIVA - LIMITI TEMPORALI DI APPLICABILITÀ.*
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA, AI SENSI DELL'ART. 9 LEGGE N. 317 DEL 1967 E ART. 8 LEGGE 706 DEL 1975 - OPPOSIZIONE INNANZI AL PRETORE - POTERI - LIMITI - INNOVAZIONE NORMATIVA EX ART. 23 LEGGE N. 689 DEL 1981, CONCERNENTE IL POTERE DEL PRETORE ANCHE DI ANNULLARE O MODIFICARE L'INGIUNZIONE AMMINISTRATIVA - LIMITI TEMPORALI DI APPLICABILITÀ.*
A seguito di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, secondo la previsione degli artt. 9 della legge 3 maggio 1967 n. 317 ed 8 della legge 24 dicembre 1975 n. 706, il pretore adito non ha il potere di sindacare la concreta Determinazione della sanzione medesima, nel rispetto dei limiti minimo e massimo di legge, in quanto la sua adeguatezza alla gravità del fatto rientra nelle valutazioni discrezionali della amministrazione, ma può solo controllare l'osservanza di detti limiti, ovvero la sussistenza di una idonea motivazione, al fine dell'eventuale disapplicazione del provvedimento amministrativo, fermo restando il divieto di annullarlo, modificarlo o revocarlo, a norma dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E.. Tale principio, quando si verta in materia di violazioni già depenalizzate, od originariamente previste come amministrative in base a norme anteriori alla legge 24 novembre 1981 n. 689 (recante modifiche al sistema penale), non trova deroga per effetto della sopravvenuta entrata in vigore di detta legge, in quanto l'operatività della medesima anche per le infrazioni commesse anteriormente, pure nella parte in cui attribuisce al pretore il potere di annullare o modificare l'ingiunzione amministrativa (art. 23), riguarda soltanto le violazioni per la prima volta con essa depenalizzate, ai sensi della disposizione transitoria dell'art. 40. (V 4727/80, mass n 408543; (V 4892/78, mass n 394599; (V 2618/75, mass n 376574).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST., Legge 24/12/1975 num. 706 art. 8 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)