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Sez. 3, Sentenza n. 10967 del 09/06/2004 (Rv. 573483 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO | Termine di prescrizione previsto per il reato come risultante dalla contestazione - Applicabilità - Eventuale applicazione di circostanze attenuanti - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573483-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO

Il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, salvo che il fatto non sia considerato dalla legge come reato, nel qual caso si deve aver riguardo alla più lunga prescrizione prevista per il reato, quale risulta dalla contestazione, senza tener conto della diminuzione di pena derivante dall'applicazione di eventuali circostanze attenuanti che non rilevano ai fini civilistici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)