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Sez. 3, Sentenza n. 19566 del 29/09/2004 (Rv. 581706 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO | Termine di prescrizione del reato e termine quinquennale - Applicabilità - Condizioni rispettive - Estinzione del reato per prescrizione - Decorrenza della prescrizione ai fini del risarcimento - Individuazione.
Stato
decisa il 2004-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581706-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO

Se il fatto illecito per il quale si aziona il diritto al risarcimento del danno è considerato dalla legge come reato e per questo la legge stabilisce una prescrizione più lunga di quella di cinque anni prevista dall'art. 2947, primo comma, cod. civ., ai sensi del terzo comma, prima parte, dello stesso art., il più lungo termine di prescrizione stabilito dalla legge penale si applica anche all'azione civile, indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale, essendo il maggior termine di prescrizione correlato solo alla astratta previsione dell'illecito come reato. Tuttavia, per espressa previsione normativa, se il reato è estinto per prescrizione, quest'ultima, ai fini del diritto al risarcimento, non decorre dalla data di estinzione del reato, ma dalla data del fatto, senza che abbiano efficacia gli atti interruttivi della prescrizione intervenuti in sede penale, atteso che, essendo ontologicamente diversi l'illecito civile e quello penale, esclusa ogni interferenza tra le due discipline, operano soltanto le cause di interruzione previste nella disciplina civilistica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)