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Sez. L, Sentenza n. 2828 del 06/06/1978 (Rv. 392257 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - LICENZIAMENTO AD NUTUM - CONSEGUENTE RISARCIMENTO DEL DANNO - ESCLUSIONE - LIMITI - LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA - CONSEGUENTE RISARCIMENTO DEL DANNO PER ACCERTATA ILLEGITTIMITA - CONFIGURABILITA - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1978-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392257-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - LICENZIAMENTO AD NUTUM - CONSEGUENTE RISARCIMENTO DEL DANNO - ESCLUSIONE - LIMITI - LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA - CONSEGUENTE RISARCIMENTO DEL DANNO PER ACCERTATA ILLEGITTIMITA - CONFIGURABILITA - DISCIPLINA APPLICABILE.*

Nell'ipotesi di licenziamento del lavoratore per recesso unilaterale ad nutum, il licenziamento e sempre legittimo e non da luogo a risarcimento del danno, salvo che eventualmente, con riguardo alla Forma con cui e stato intimato e delle conseguenze non economiche, ma sociali e morali, per il lavoratore non rappresenti un atto che direttamente e sensibilmente offenda il decoro, la dignita, l'onore, nel qual caso il licenziamento puo dar luogo a risarcimento del danno, secondo il diritto comune. Per contro nell'ipotesi di giusta causa di licenziamento, l'accertata illegittimita del recesso e produttiva di risarcimento del danno o secondo i contratti collettivi (qualora lo prevedano) o secondo gli artt 2043, 2056, 1223, 1226 e 1227 cod civ, se non sono applicabili leggi speciali in materia, quali la legge 15 luglio 1966 n 604 e la legge 20 maggio 1970 n 300.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)