Sez. L, Sentenza n. 1035 del 08/02/1985 (Rv. 439184 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - LICENZIAMENTO "AD NUTUM" - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - CONSEGUENTI DANNI RISARCIBILI - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - LICENZIAMENTO "AD NUTUM" - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - CONSEGUENTI DANNI RISARCIBILI - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Il licenziamento ad nutum, che, in caso di inapplicabilità - per difetto della consistenza numerica dei lavoratori occupati e della qualità d'imprenditore del datore di lavoro - della normativa delle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970, rimane soggetto alla residuale disciplina dell'art. 2118 cod. civ., è in sè sempre legittimo e, a parte l'Obbligo della corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, non è produttivo di danni risarcibili, salvo che, per il modo e la Forma con cui è stato intimato, risulti pregiudizievole per il lavoratore sul piano sociale e morale, nel qual caso può dar luogo al risarcimento del danno secondo il diritto comune. (V 6683/83, mass n 424318; (V 5058/78, mass n 394815; (V 2828/78, mass n 392257).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)