diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 12500 del 23/11/1992 (Rv. 479663 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità | Sanzione per il mancato reperimento del lavoratore alla visita di controllo - Limiti - Giustificato motivo di assenza - Identificazione con il caso di forza maggiore - Necessità - Esclusione - Ragionevole impedimento - Sufficienza - Estremi.
Stato
decisa il 1992-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479663-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità

In tema di indennità di malattia, il giustificato motivo di assenza, necessario per escludere la sanzione per il mancato reperimento del lavoratore alla visita di controllo, comminata dall'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con legge n. 638 del 1983, non si identifica necessariamente nel caso di forza maggiore, potendo essere costituito da un ragionevole impedimento, valutabile in base ad un giudizio medio e di comune esperienza sulla plausibilità dell'allontanamento del prestatore dal proprio domicilio.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)