Sez. L, Sentenza n. 4216 del 14/05/1997 (Rv. 504276 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Visite di controllo - Dovere di cooperazione dell'assicurato - Presenza nel proprio domicilio - Sufficienza - Esclusione - Comportamenti atti a consentire l'accesso del medico e l'esecuzione della visita - Necessità - Inottemperanza - Conseguenze - Successivo controllo ambulatoriale - Irrilevanza - Fattispecie relativa ad ingiustificato ritardo nell'apertura della porta di casa.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ
In relazione alla disciplina delle visite mediche di controllo sullo stato di malattia dei lavoratori subordinati assenti dal lavoro e beneficiari dell'apposito trattamento economico, il dovere di cooperazione che grava sul lavoratore non solo esige che durante le fasce orarie di reperibilità questi non si allontani dalla propria abitazione senza un giustificato motivo, ma richiede altresì che, pur quando sia presente nel proprio domicilio, egli mantenga un comportamento tale da consentire al medico della struttura pubblica sia l'immediato accesso nell'abitazione, sia la possibilità della visita di controllo. L'inottemperanza a tali obblighi per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile comporta la decadenza dal diritto al trattamento economico di malattia, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638), senza che - ai fini in esame - possa avere effetti sananti la conferma della malattia in una successiva visita ambulatoriale. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva escluso la configurabilità della decadenza in questione, non essendo comprovata l'assenza dell'assicurato dal suo domicilio; la S.C. ha annullato tale decisione, rilevando che costituisce inottemperanza agli obblighi sopra indicati il ritardo nell'apertura della porta - che determini l'allontanamento del medico di controllo - dovuto a motivo nelle circostanze non apprezzabile, come il fare la doccia).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)