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Sez. 2, Sentenza n. 3123 del 12/05/1980 (Rv. 406904 - 01)

PROVA CIVILE - DICHIARAZIONE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: VALORE PROBATORIO - DICHIARAZIONI ALLA PS - VALORE DI CONFESSIONE RESA AD UN TERZO - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1980-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406904-01

PROVA CIVILE - DICHIARAZIONE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: VALORE PROBATORIO - DICHIARAZIONI ALLA PS - VALORE DI CONFESSIONE RESA AD UN TERZO - PRESUPPOSTI.*

Le dichiarazioni rese da una parte alla polizia giudiziaria, per poter assumere valore di confessione resa ad un terzo da valutarsi liberamente ai sensi dell'art 2735 cod civ, debbono essere raccolte con distinti processi verbali, a norma di legge, ed allegate al rapporto trasmesso all'autorita giudiziaria; in caso contrario, e cioe nell'ipotesi in cui detto rapporto si limiti alla succinta esposizione dei fatti e delle circostanze che possono interessare il relativo ed eventuale procedimento penale e non contenga i processi verbali d'interrogatorio come sopra compilati, le dichiarazioni predette potranno essere prese in considerazione solo come elemento presuntivo ed indiziario ed utilizzate in concorso con altre prove. (V 5964/78, mass n 395796; (Conf 691/62, mass n 251097; (Conf 3554/59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2735, Cod. Proc. Pen. art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)