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Sez. L, Sentenza n. 16171 del 18/08/2004 (Rv. 575844 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE | Premio di fedeltà - Elemento della retribuzione - Configurabilità - Fondamento - Natura di compenso riconosciuto dall'uso aziendale - Conseguenze - Inserimento, come clausola d'uso, nel contratto individuale, in funzione modificativa o derogativa "in melius" della contrattazione collettiva - Dipendenza dal rapporto di lavoro e non occasionalità - Sussistenza - Conseguenze - Computo nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ex art. 2120 cod. civ. . .
Stato
decisa il 2004-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575844-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE

La corresponsione di un emolumento nel corso del rapporto di lavoro in favore della generalità dei dipendenti è sufficiente a farlo considerare come elemento della retribuzione, sia per la presunzione di onerosità che assiste tutte le prestazioni eseguite durante il detto rapporto, sia perché un'erogazione liberale da parte dell'imprenditore può giustificarsi solo se occasionale e collegata ad eventi particolari. Pertanto, il premio di fedeltà originariamente corrisposto in modo spontaneo ai dipendenti (nella specie, della Fiat SpA), trasformandosi, per effetto dell'inequivoco comportamento delle parti, (consistente nell'attribuzione della erogazione da parte del datore di lavoro in occasione della maturazione di un servizio pluriennale prestabilito e nella corrispettiva legittima attesa dei lavoratori a conseguirla) in un vincolo obbligatorio, viene privato della natura originaria, conseguendo il carattere di un corrispettivo per la fedeltà della prestazione resa per un numero predeterminato di anni, corrispettivo avente, per effetto del gradimento dei dipendenti, natura di compenso riconosciuto dall'uso aziendale, inserito, come clausola d'uso, nel contratto individuale del quale completa il contenuto in senso modificativo o derogativo "in melius" della contrattazione collettiva. Ne consegue che l'emolumento in questione, trovando la propria fonte di riferimento sostanziale nella protrazione dell'attività lavorativa per un certo tempo, ed essendo, pertanto, rigorosamente collegato allo svolgimento del rapporto di lavoro, anche se non alla effettiva prestazione lavorativa, possiede i requisiti di dipendenza dal rapporto stesso e di non occasionalità richiesti dall'art. 2120 cod. civ. per il computo dello stesso nella base di calcolo ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)