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Sez. L, Sentenza n. 7488 del 05/06/2000 (Rv. 537256 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE | Disciplina ex art. 2120 cod. civ. (nuovo testo) - Giudizio di non occasionalità degli emolumenti corrisposti al lavoratore - Riferimento a ciascun anno di servizio - Necessità.
Stato
decisa il 2000-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537256-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE

Poiché ai sensi dell'art. 2120 cod. civ. (testo vigente) il trattamento di fine rapporto si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13, 5, e la retribuzione annua, a tali fini, comprende tutte le somme, incluso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale, ne consegue che il giudizio di non occasionalità va in primo luogo effettuato con riferimento a ciascun anno, anche se è possibile che la corresponsione di una somma ritenuta occasionale in un singolo anno possa invece rivelarsi non occasionale, se riferita ad un arco temporale maggiore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)