Sez. 5, Ordinanza n. 2595 del 29/01/2024 (Rv. 670246-01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) | Impugnazione di atto esecutivo - Giudicato di annullamento in favore del concessionario per la riscossione - Estensione nei confronti dell'Agenzia delle entrate - Esclusione - Fondamento. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA PER GRADI - COMMISSIONI DI PRIMO GRADO - COMPONENTI - PRESIDENTI - In genere.
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI)
In tema di impugnazione di un atto esecutivo, qualora, a fronte di un'unica sentenza di primo grado sfavorevole all'Agenzia delle entrate e ad Equitalia, ciascuna abbia proposto separati appelli, discussi e decisi, alla medesima udienza, dinanzi al medesimo collegio, in cause rubricate sotto diversi numeri di ruolo ed esitate in pronunce contrapposte, l'una di rigetto dell'appello dell'Agenzia e l'altra di accoglimento di quello di Equitalia, l'Agenzia, nel proporre ricorso per cassazione, non può giovarsi della sentenza favorevole ad Equitalia nel frattempo passata in
giudicato, attesa l'alterità soggettiva nei confronti di quest'ultima, che è ente strumentale della prima, ex lege incaricato ed autorizzato a ricevere i pagamenti per conto della medesima, senza che, ai fini dell'estensione dell'efficacia del giudicato, ricorrano le condizioni di cui all'art. 1306 c.c., non rivestendo i due distinti soggetti, proprio in ragione del rapporto di delegazione tra loro intercorrente, la qualifica di creditori solidali.
Cod. Civ. art. 2909, Cod. Civ. art. 1188, Cod. Civ. art. 1306, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)