Sez. 5, Decreto n. 3187 del 18/02/2015 (Rv. 634517 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO | Accertamento con efficacia di giudicato di un rapporto controverso - Rilevanza in un diverso giudizio - Configurabilità - Condizioni - Necessaria identità delle parti - Fattispecie in materia tributaria.
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO
In tema di giudicato, qualora due giudizi facciano riferimento ad uno stesso rapporto giuridico ed uno dei due si sia concluso con sentenza definitiva, il principio, secondo il quale l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause preclude il riesame dello stesso punto, non trova applicazione allorché tra i due giudizi non vi sia identità di parti, essendo l'efficacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., ai soggetti posti in condizione di intervenire nel processo. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso l'identità delle parti nei due giudizi instaurati dal contribuente avverso il provvedimento di diniego di rimborso - l'uno contro l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e l'altro contro l'Intendenza di Finanza - e conseguentemente ha rigettato l'appello incidentale, proposto dell'Agenzia delle entrate per la violazione del divieto di "ne bis in idem").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)