Sez. 2, Sentenza n. 567 del 08/03/1963 (Rv. 260756 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - VIZI DELLA VOLONTA - ERRORE - OSTATIVO (NELLA DICHIARAZIONE O NELLA SUA TRASCRIZIONE) - NOZIONE - ESTREMI - ACCERTAMENTO.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - VIZI DELLA VOLONTA - ERRORE - OSTATIVO (NELLA DICHIARAZIONE O NELLA SUA TRASCRIZIONE) - NOZIONE - ESTREMI - ACCERTAMENTO.*
L'errore ostativo, o errore sulla dichiarazione (art 1433 cod civ), consiste in una falsa rappresentazione, per cui, la parte attribuisce alla propria dichiarazione un significato diverso da quello che ha oggettivamente. La falsa conoscenza della realta fa credere all'autore di operare un certo regolamento di interessi, mentre oggettivamente ne dichiara ed opera un altro. Per essere rilevante, l'errore deve cadere sopra un elemento essenziale (artt 1428- 1429 cod civ), che sia tale non soltanto di fronte al tipo astratto del negozio considerato nella sua funzione economico-sociale, ma anche con riferimento al dato negozio concreto, inquadrato nelle circostanze di fatto, che vanno apprezzate nel loro valore determinante, alla stregua delle comuni concezioni sociali. L'accertamento di questo errore e, pertanto, un corollario della retta interpretazione del negozio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1433
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)