Sez. U, Sentenza n. 352 del 26/01/1978 (Rv. 389649 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEI SUOLI IN VISTA DELLA LORO ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PREVISTE DALL'ART 20 DELLA LEGGE N 865 DEL 1971 - DURATA MASSIMA - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA LEGITTIMITA DELLA PROTRAZIONE DELL'OCCUPAZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEI SUOLI IN VISTA DELLA LORO ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PREVISTE DALL'ART 20 DELLA LEGGE N 865 DEL 1971 - DURATA MASSIMA - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA LEGITTIMITA DELLA PROTRAZIONE DELL'OCCUPAZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
L'art 20 della legge 22 ottobre 1971, n 865, consente al prefetto di protrarre, fino a cinque anni dall'immissione in possesso, la occupazione temporanea dei suoli preordinata alla loro espropriazione per la realizzazione di un'opera pubblica rientrante fra quelle previste dall'art 9 della legge citata. Conseguentemente, disposta l'occupazione per l'esecuzione di una di tali opere (nella specie mattatoio comunale) per un biennio, ogni controversia relativa alla legittimita o meno della protrazione di tale occupazione per cinque anni, disposta prima della scadenza del biennio anzidetto, risolvendosi nella denuncia di cattivo Esercizio del potere e nella lesione di una posizione di interesse legittimo, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo.*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 9, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)