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Sez. 1, Sentenza n. 3716 del 11/06/1980 (Rv. 407577 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE - OPERE STRADALI ED AUTOSTRADALI - AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE D'URGENZA - PROROGA PRIMA DELLA SCADENZA DEL BIENNIO - LEGITTIMITA DI TALE PROROGA - CENSURA DINANZI ALL'AGO PER DIFETTO DEL PRESUPPOSTO PREVISTO DALL'ART 11 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407577-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE - OPERE STRADALI ED AUTOSTRADALI - AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE D'URGENZA - PROROGA PRIMA DELLA SCADENZA DEL BIENNIO - LEGITTIMITA DI TALE PROROGA - CENSURA DINANZI ALL'AGO PER DIFETTO DEL PRESUPPOSTO PREVISTO DALL'ART 11 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - INAMMISSIBILITA.*

Qualora l'occupazione d'urgenza, autorizzata per la realizzazione di opere stradali od autostradali, venga prorogata dal prefetto prima della scadenza del biennio, nell'Esercizio del potere conferito dall'art 11 ultimo comma della legge 24 luglio 1961 n 729, resta preclusa la possibilita di chiedere al giudice ordinario un Sindacato sulla legittimita di detta proroga, sotto il profilo del difetto del presupposto fissato dalla citata norma (modifica dei progetti per esigenze sopravvenute), traducendosi cio nella denuncia di un cattivo Esercizio di quel potere, in relazione al quale non sono configurabili posizioni di diritto soggettivo. (V 352/78, mass n 389649).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 24/07/1961 num. 729 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)